Pubblichiamo, per completezza informativa e per l’interesse di tutti noi operatori sanitari, il Decreto del Presidente del Consiglio pubblicato in data 1-3-2020.
Il Decreto stabilisce le norme di comportamento da mettersi in opera da parte degli amministratori e dei cittadini su tutto il territorio nazionale con particolare riguardo ai comuni che si trovano nella cosiddetta “zona rossa” (Comuni di Codogno, Casalpusterlengo ecc…) e nelle regioni e province più colpite dall’epidemia (Emilia Romagna – soprattutto Piacenza -, Lombardia -soprattutto le province di Bergamo, Lodi e Cremona -, Veneto, Pesaro e Urbino, Savona).
I provvedimenti di natura sanitaria
Per quanto riguarda alcuni specifici provvedimenti in ambito sanitario (art. 3, comma 1, lettera g) il decreto prevede particolari disposizioni per tutti i cittadini nel territorio nazionale che sono i seguenti:
Chiunque abbia fatto ingresso in Italia, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del presente decreto, dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, o sia transitato o abbia sostato nei comuni di cui all’allegato 1 del presente decreto (cosiddetta “zona rossa”), deve comunicare tale circostanza al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio nonché al medico di medicina generale ( di seguito MMG) al pediatra di libera scelta (di seguito PLS)
Il comportamento degli operatori sanitari
Per gli operatori sanitari, specificatamente quelli di sanità pubblica nonché per i servizi di sanità pubblica, vengono date precise disposizioni (art. 3 commi dal 2 al 6) per i soggetti a rischio (vedi paragrafo precedente)
- 2 a. Questi contattano telefonicamente e assumono informazioni, il più possibile dettagliate e documentate, sulle zone di soggiorno e sul percorso del viaggio effettuato nei quattordici giorni precedenti ai fini di una adeguata valutazione del rischio di esposizione;
b. accertata la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario, informano dettagliatamente l’interessato sulle misure da adottare, illustrandone le modalità e le finalità al fine di assicurare la massima adesione;
c. accertata la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario l’operatore di sanità pubblica informa inoltre il MMG/PLS da cui il soggetto è assistito anche ai fini dell’eventuale certificazione ai fini INPS (circolare INPS. HERMES. 25 febbraio 2020. 0000716 del 25 febbraio 2020);
d. in caso di necessità di certificazione ai fini INPS per l’assenza dal lavoro, si procede a rilasciare una dichiarazione indirizzata a INPS, datore di lavoro, e il MMG/PLS in cui si dichiara che per motivi di sanità pubblica è stato posto in quarantena, specificando la data di inizio e fine; - 3 .L’operatore di sanità pubblica deve inoltre:
a. accertare l’assenza di febbre o altra sintomatologia del soggetto da porre in isolamento, nonché degli altri eventuali conviventi;
b. informare la persona circa i sintomi, le caratteristiche di contagiosità, le modalità di trasmissione della malattia, le misure da attuare per proteggere gli eventuali conviventi in caso di comparsa di sintomi;
c. informare la persona circa la necessità di misurare la temperatura corporea due volte al giorno (mattina e sera). - 4. Allo scopo di massimizzare l’efficacia del protocollo è indispensabile informare sul significato, le modalità e le finalità dell’isolamento domiciliare al fine di assicurare la massima adesione e l’applicazione delle seguenti misure:
a. mantenimento dello stato di isolamento per quattordici giorni dall’ultima esposizione;
b. divieto di contatti sociali;
c. divieto di spostamenti e/o viaggi;
d. obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza;
5 . In caso di comparsa di sintomi la persona in sorveglianza deve:
a. avvertire immediatamente il MMG/PLS e l’operatore di Sanità Pubblica;
b. indossare la mascherina chirurgica (da fornire all’avvio del protocollo) e allontanarsi dagli altri conviventi;
c. rimanere nella sua stanza con la porta chiusa garantendo un’adeguata ventilazione naturale, in attesa del trasferimento in ospedale, ove necessario. - 6. ’operatore di sanità pubblica provvede a contattare quotidianamente per avere notizie sulle condizioni di salute della persona in sorveglianza. In caso di comparsa di sintomatologia, dopo aver consultato il MMG/PLS, il medico di sanità pubblica procede secondo quanto previsto dalla circolare 5443-22/02/2020 del Ministero della salute.
Si segnala, altresì, l’art. 2 comma m) ove si scrive “privilegiare, nello svolgimento di incontri o riunioni, le modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell’ambito dell’emergenza COVID-19”.
Ci si chiede se tale provvedimento potrebbe interessare gli incontri di CTU e questo varrebbe per le regioni di Emilia Romagna, Veneto e Lombardia nonché per le province di Pesaro Urbino e di Savona.
Qui sotto potete scaricare il DPCM